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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.14.500.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.14.500.1.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il termine per la prescrizione decorre dal momento nel quale la notizia di reato è pervenuta all'ufficio del pubblico ministero o ad autorità che ad essa ha l'obbligo di riferire con rapporto. Tuttavia, eccetto che per i delitti puniti con l'ergastolo, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dichiara non doversi procedere se al momento in cui perviene la notizia di reato sono trascorsi quindici anni dalla data della sua commissione.».

em. 14.500.