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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.14.0502.6. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.14.0502.6.

  All'articolo aggiuntivo 14.0502 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) al comma 3 dell'articolo 606, sostituire le parole: «Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati» con le seguenti: «Il ricorso è dichiarato inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o, ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611, comma 1, se proposto per motivi manifestamente infondati»;

   c-ter) al comma 1 dell'articolo 610, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso può essere rilevata solo in questa fase.»;

   c-quater) all'articolo 615 è aggiunto il seguente comma:

   «2-bis. L'estinzione del reato per prescrizione maturata prima dell'udienza ex articolo 614, comma 3, del codice di procedura penale ovvero per remissione di querela, dovrà essere dichiarata dalla Corte anche nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso.»;

   c-quinquies) l'articolo 616 è sostituito con il seguente: «1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Solo se il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611 del codice di procedura penale, la parte privata potrà essere condannata con lo stesso provvedimento al pagamento in favore di cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, che può essere aumentata fino la triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso.»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione non potrà pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  1-ter. Non potrà comunque ravvisarsi alcuna colpa della parte privata ricorrente se con i motivi di ricorso coerentemente richiamano principi giurisprudenziali formulati dalla stessa Corte di cassazione.
  1-quater. Gli importi di cui al comma 1, lettera c-quinquies), sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

  Conseguentemente, il Capo II è rinominato come segue: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.