All'articolo aggiuntivo 14.0502 del Governo, al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare previsti dall'articolo 387-bis del codice penale».