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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.14.0502.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.14.0502.3.

  All'emendamento 14.502 del Governo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Dopo l'articolo 14-bis, inserire il seguente:

«Art. 14-ter.
(Esclusione della punibilità)

  1. L'articolo 131-bis del codice penale è abrogato.».

  Conseguentemente:

   al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto sono soppresse;

   il comma 1-bis, dell'articolo 411 del codice di procedura penale, è abrogato;

   il comma 1-bis, dell'articolo 469 del codice di procedura penale, è abrogato;

   l'articolo 651-bis, del codice di procedura penale, è abrogato.