All'emendamento 14.502 del Governo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Dopo l'articolo 14-bis, inserire il seguente:
«Art. 14-ter.
(Esclusione della punibilità)
1. L'articolo 131-bis del codice penale è abrogato.».
Conseguentemente:
al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto sono soppresse;
il comma 1-bis, dell'articolo 411 del codice di procedura penale, è abrogato;
il comma 1-bis, dell'articolo 469 del codice di procedura penale, è abrogato;
l'articolo 651-bis, del codice di procedura penale, è abrogato.