All'articolo aggiuntivo 14.0502 del Governo, al capoverso «Art. 14-bis» dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Prevedere un aumento di pena ed una sanzione amministrativa da euro 80 mila a euro 150 mila per il reato di cui all'articolo 423-bis del codice penale. Il giudice su richiesta del pubblico ministero può disporre il sequestro di beni o di somme di denaro dell'indagato o del condannato per il reato di cui all'articolo 423-bis del codice penale.