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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.14.0501.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.14.0501.1.

  All'articolo aggiuntivo 14.0501 del Governo, parte principale, dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:

Art. 14-ter.
(Modifiche al codice di procedura penale)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette per la revisione del codice di procedura penale sono adottati con le seguenti indicazioni e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo:

    1) che il comma 2 venga sostituito da altro testo che vieti la pubblicazione, anche parziale e per riassunto degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;

    2) che il comma 2-bis venga sostituito da altro testo che vieti la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al deposito della sentenza di primo grado; il medesimo novellato comma preveda altresì che sia sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454;

    3) che dopo il novellato comma 2-bis sia inserito un comma 2-ter, che vieti la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari, consentendone, tuttavia la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis, come novellato;

    4) che il comma 7 sia sostituito da altro testo che, salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter, novellati sulla base dei criteri sopra indicati, consenta la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto;

   b) modificare l'articolo 123 del codice di procedura penale nel senso di prevedere che, dopo il comma 2 sia aggiunto un comma 2-bis che stabilisca che le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa la nomina di un difensore, e le richieste di cui ai commi 1 e 2 siano contestualmente comunicate anche al difensore nominato;

   c) modificare l'articolo 192 del codice di procedura penale nel senso di aggiungere, dopo il comma 4, un comma 4-bis che preveda espressamente che i risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi delle disposizioni del codice di procedura penale o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità;

   d) modificare l'articolo 270 del codice di procedura penale, sostituendo il comma 1 con altro testo che preveda che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari; potranno, invece, essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1 del codice di procedura penale;

   e) modificare il titolo I del libro V del codice di procedura penale, nel senso di inserire, dopo l'articolo 329, i seguenti articoli contenenti nuovi divieti:

    1) l'articolo 329-bis, che preveda il divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari, vietando la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare e stabilendo che chi violi il divieto sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro;

    2) l'articolo 329-ter che preveda il divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni, stabilendo che i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque ad essi inerente sono sempre coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Successivamente, le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte da segreto ma non possono comunque essere pubblicate o diffuse, anche per estratto, sui mezzi di informazione.