All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il giudizio di appello il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il procedimento per decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza dell'impugnazione, analogamente a quanto disposto per il rito civile dagli articoli 380-bis e seguenti del codice di procedura civile.;
alla rubrica, sostituire la parola impugnazione con la seguente: Cassazione.