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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.14.0500.9. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.14.0500.9.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  2-bis. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 357 è sostituito con il seguente:

«Art. 357.
(Nozione del pubblico ufficiale)

   1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano specifici poteri conferiti dalla legge esplicando una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di specifici poteri autoritativi o certificativi conferiti dalla legge.»;

   b) l'articolo 358 è sostituito con il seguente:

«Art. 358.
(Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio)

   1. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, nei casi previsti dalla legge, prestano un pubblico servizio esercitando specifici poteri. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata dalla legge, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici del pubblico ufficiale e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.»;

   c) all'articolo 359, primo comma, il numero 2) è sostituito con il seguente:

    «2) i privati che, non esercitando la funzione di pubblico ufficiale, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.».