All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, Art. 14-bis, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo Per i reati indicati nel primo periodo, nel caso in cui il giudizio risulti particolarmente complesso, sulla base dei parametri indicati, i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.