All'emendamento del Governo 14.0500, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Nel caso in cui il giudizio di impugnazione risulti particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale, nel caso in cui il giudizio risulti particolarmente complesso, sulla base dei parametri indicati, i termini di durata massima del processo possono essere ulteriormente prorogati con ordinanza del giudice procedente, per un periodo non superiore a sei mesi.