All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal momento in cui pervengono al giudice dell'impugnazione gli atti previsti dall'articolo 590 e, in ogni caso, dal novantesimo giorno successivo al deposito dell'atto di impugnazione. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'ultimo atto di impugnazione.