All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, parte principale, articolo 14-bis, comma 1, lettera a) capoverso articolo 344-bis, comma 4, sostituire le parole da: possono essere prorogati fino a: sei mesi nel giudizio di legittimità con le seguenti: sono di due anni e sei mesi per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente nel caso di giudizio particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto e di diritto da trattare, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità.