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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.14.0500.7. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.14.0500.7.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di dare attuazione alle finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, con riferimento all'articolo 344-bis, comma 4, del codice di procedura penale, così come introdotto dal comma 1, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 323 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se i fatti sono di particolare tenuità si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a diecimila euro.»;

   b) all'articolo 323-bis, al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: «e 323»;

   c) l'articolo 357 è sostituito con il seguente:

«Art. 357.
(Nozione del pubblico ufficiale)

   1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano specifici poteri conferiti dalla legge esplicando una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di specifici poteri autoritativi o certificativi conferiti dalla legge.»;

   d) l'articolo 358 è sostituito con il seguente:

«Art. 358.
(Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio)

   1. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, nei casi previsti dalla legge, prestano un pubblico servizio esercitando specifici poteri. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata dalla legge, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici del pubblico ufficiale e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.»;

   e) all'articolo 359, primo comma, il numero 2) è sostituito con il seguente:

    «2) i privati che, non esercitando la funzione di pubblico ufficiale, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.».