All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis» dopo il comma 5, inserire il seguente:
6-bis) il provvedimento che dichiara l'estinzione del processo ai sensi del presente articolo è trasmesso agli organi titolari dell'azione disciplinare per le valutazioni di loro competenza.