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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.14.0500.34. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.14.0500.34.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 576 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impugnazione della parte civile e del querelante. Competenza nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione»;

    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale».