All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», numero 4, sopprimere le seguenti parole: e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale.