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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.14.0500.331. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.14.0500.331.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, capoverso Art. 344-bis, al comma 1 premettere il seguente:

  01. La mancata definizione del giudizio di primo grado entro il termine di tre anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

  Conseguentemente al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il termine di cui al comma 01 decorre dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405. Il termine di cui al presente comma è computato dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 3-bis dell'articolo 407, qualora il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale successivamente a tale data.