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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.14.0500.328. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.14.0500.328.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis» al comma 1, premettere il seguente:

  01. La mancata definizione del giudizio di primo grado entro tre anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.;

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis:

   al comma 3, sostituire le parole commi 1 e 2 con le seguenti commi 01, 1 e 2;

   sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice penale i termini di cui ai commi 01 e 1 sono aumentati di un per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità.;

   al comma 5, sopprimere le parole da e, nel giudizio di appello fino alle parole eccedere i sessanta giorni.