All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, sopprimere le parole: e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.
Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: del codice penale con le seguenti: del codice di procedura penale.