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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.14.0500.29. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.14.0500.29.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 572, 582, 583-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale i termini di durata massima del processo sono prorogati con ordinanza del giudice procedente per un periodo non superiore a due anni nel giudizio di appello e a un anno nel giudizio di legittimità..