All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora il giudizio di primo grado sia stato definito in un tempo inferiore ai tre anni previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, il termine residuo si somma a quello di cui al primo comma.