All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire il punto 4, con il seguente:
4. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente nel caso di giudizio particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità e, nel caso di condanna in primo grado, per un periodo non superiore a due anni per il giudizio di appello e a un anno per il giudizio di legittimità.