All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), capoverso «Art. 344-bis» comma 4, sostituire le parole: possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente nel caso di giudizio particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, per un periodo non superiore con le seguenti: sono prorogati d'ufficio di.