All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere che in materia di intercettazioni le cosiddette periferiche esterne alla procura della Repubblica non possono in alcun caso registrare i dati captati, nemmeno temporaneamente.