All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere la riformulazione dell'articolo 46 comma 3 del codice antimafia aggiungendo che nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.