All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere una modifica all'articolo 24, comma 2, del codice antimafia, disponendo che quando è disposta perizia sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, il suddetto termine resta sospeso per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia.