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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.11.500.13. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.11.500.13.

  All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al capo VIII del titolo I del libro quarto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 315 aggiungere il seguente:

«Art. 315-bis.
(Riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni)

   1. Chi è stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato da un'imputazione formulata nell'ambito di un procedimento penale nel quale è stato destinatario di intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni ha diritto a un'equa riparazione per l'intercettazione ingiustamente subita.
   2. Il diritto di cui al comma 1 spetta anche a coloro nei cui confronti sia stato pronunziato decreto od ordinanza di archiviazione, o sentenza di non luogo a procedere, nonché in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati intercettati occasionalmente; in quest'ultimo caso il diritto alla riparazione compete soltanto qualora le intercettazioni siano state divulgate, in quanto il pubblico ministero non abbia disposto il loro immediato oscuramento all'atto della ricezione delle relative trascrizioni.
   3. In ogni caso, anche a prescindere dall'oscuramento, l'avvenuta pubblicazione sulla stampa delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni deve essere valutata ai fini della quantificazione e dà diritto alla riparazione per l'ingiusta intercettazione anche in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati occasionalmente intercettati.
   4. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro un anno dal giorno in cui la sentenza di assoluzione o di proscioglimento è divenuta irrevocabile o la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile, o l'interessato ha avuto conoscenza del decreto o dell'ordinanza di archiviazione.
   5. L'ingiusta intercettazione di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito deve essere ulteriormente valutata ai fini dell'entità della riparazione stessa.
   6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.».

em. 11.500.