All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Assicurare piena ed integrale applicazione del disposto di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale in conformità alla sentenza del 17 dicembre 2020 CEDU che ha sancito che l'inviolabilità delle conversazioni tra avvocato e assistito rientra nel rapporto privilegiato intercorrente tra gli stessi, che non può essere oggetto di intromissioni indiscriminate, prevedendo adeguate ed automatiche sanzioni disciplinari.