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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.11.500.11. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.11.500.11.

  All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 159 del 2011, il comma 10 è sostituito con nuova disposizione che prevede che il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al fondo unico giustizia per essere riassegnate previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 30 per cento al ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del 30 per cento al ministero della giustizia per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nella misura del 10 per cento all'agenzia per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e nella misura del 30 per cento alla regione ove ha sede la persona fisica o giuridica che subisce la confisca con vincolo di destinazione a sostegno di iniziative di contrasto alla criminalità organizzata.

em. 11.500.