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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.11.500.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.11.500.1.

  All'emendamento 11.500 del Governo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

   dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

   1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, per la revisione dei diritti e delle facoltà della parte offesa, sono inoltre adottati seguendo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che alla vittima del reato sia garantita la partecipazione al procedimento penale come parte sostanziale e necessaria;

   b) prevedere che alla vittima del reato possa essere concessa la possibilità di costituirsi come parte nel procedimento penale, con l'esclusivo interesse alla ricostruzione del fatto e delle connesse responsabilità dell'imputato, oppure, in alternativa, costituirsi parte civile, perseguendo solo l'interesse civilistico al risarcimento del danno;

   c) prevedere che la vittima del reato, oltre ad essere sentita durante il procedimento penale, possa presentare elementi di prova;

   d) prevedere che la vittima del reato possa godere di un pieno diritto alla difesa, alla prova ed alla critica della decisione, attraverso l'accesso diretto ai mezzi di impugnazione.».

em. 11.500.