All'emendamento 11.500 del Governo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, per la revisione dei diritti e delle facoltà della parte offesa, sono inoltre adottati seguendo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che alla vittima del reato sia garantita la partecipazione al procedimento penale come parte sostanziale e necessaria;
b) prevedere che alla vittima del reato possa essere concessa la possibilità di costituirsi come parte nel procedimento penale, con l'esclusivo interesse alla ricostruzione del fatto e delle connesse responsabilità dell'imputato, oppure, in alternativa, costituirsi parte civile, perseguendo solo l'interesse civilistico al risarcimento del danno;
c) prevedere che la vittima del reato, oltre ad essere sentita durante il procedimento penale, possa presentare elementi di prova;
d) prevedere che la vittima del reato possa godere di un pieno diritto alla difesa, alla prova ed alla critica della decisione, attraverso l'accesso diretto ai mezzi di impugnazione.».