All'emendamento 1.503 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, aggiungere, infine, le seguenti lettere:
h) prevedere nell'ambito dei servizi di giustizia riparativa, programmi di assistenza legale gratuita per le vittime di violenza domestica e maltrattamenti volti a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase preliminare all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte;
i) prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale degli avvocati esperti in programmi di giustizia riparativa come previsto alla lettera h) e disciplinare le modalità di accreditamento dei medesimi presso il Ministero della giustizia.