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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.503.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.1.503.3.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Mediazione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a introdurre e implementare gli strumenti di mediazione nel procedimento penale, affinché diventi più celere ed efficiente, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) specificare le ipotesi di reato per le quali è consentito il ricorso alla mediazione, diretta a favorire la conciliazione tra autore e vittima del reato, con l'intervento di un soggetto terzo, imparziale diverso dal giudice;

   b) prevedere la facoltà per le parti, compresa la persona offesa, di proporre il ricorso alla mediazione;

   c) stabilire il potere della autorità giudiziaria di attribuire la definizione del caso al mediatore, indicando un termine entro il quale concludere la mediazione;

   d) prevedere un termine massimo di sospensione del procedimento, fatta salva la possibilità del compimento di atti urgenti;

   e) disciplinare la procedura di mediazione con la previsione che, nella ricerca dell'accordo, accanto all'iniziativa delle parti, siano assicurate le garanzie minime della difesa;

   f) prevedere l'inutilizzabilità degli atti compiuti in sede di mediazione ai fini del procedimento penale;

   g) prevedere il potere del giudice di dichiarare con archiviazione la chiusura del procedimento nell'ipotesi di esito positivo della mediazione;

   h) prevedere che, in caso di esito negativo, il procedimento riprenda dal momento in cui è stato sospeso.

em. 1.503.