All'emendamento 1.503 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter.
(Mediazione)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a introdurre e implementare gli strumenti di mediazione nel procedimento penale, affinché diventi più celere ed efficiente, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificare le ipotesi di reato per le quali è consentito il ricorso alla mediazione, diretta a favorire la conciliazione tra autore e vittima del reato, con l'intervento di un soggetto terzo, imparziale diverso dal giudice;
b) prevedere la facoltà per le parti, compresa la persona offesa, di proporre il ricorso alla mediazione;
c) stabilire il potere della autorità giudiziaria di attribuire la definizione del caso al mediatore, indicando un termine entro il quale concludere la mediazione;
d) prevedere un termine massimo di sospensione del procedimento, fatta salva la possibilità del compimento di atti urgenti;
e) disciplinare la procedura di mediazione con la previsione che, nella ricerca dell'accordo, accanto all'iniziativa delle parti, siano assicurate le garanzie minime della difesa;
f) prevedere l'inutilizzabilità degli atti compiuti in sede di mediazione ai fini del procedimento penale;
g) prevedere il potere del giudice di dichiarare con archiviazione la chiusura del procedimento nell'ipotesi di esito positivo della mediazione;
h) prevedere che, in caso di esito negativo, il procedimento riprenda dal momento in cui è stato sospeso.