All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) introdurre, nel rispetto della Raccomandazione n. R(2010) del Consiglio dei ministri d'Europa in materia di probation, una disciplina della giustizia riparativa che faccia riferimento, in particolare: alla riparazione del danno riportato dalla vittima, alla comprensione da parte del reo dell'illiceità del proprio comportamento e della conseguenze negative dello stesso per la vittima e per l'intera società, nonché alla necessaria assunzione della propria responsabilità alla necessità che la vittima possa esprimere i propri bisogni conseguenti al danno subito e avanzi le richieste più adeguate alla soddisfazione degli stessi alla doverosa partecipazione della comunità al processo riparativo;.