All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera b), dopo la parola: utilità aggiungere le seguenti: a favore di persone affette da HIV o COVID-19, portatori di disabilità, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio culturale e ambientale.