stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.502.134. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.1.502.134.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) nell'esercizio delle delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale garantiscano con appositi strumenti normativi il diritto alla verità spettante alle vittime di gravi violazioni di diritti umani ed ai loro familiari in attuazione delle risoluzioni 9/11 del 2008 e 12/12 del 2009 adottate dal consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Il diritto alla verità autorizza la vittima ed i suoi parenti a cercare ed ottenere tutte le informazioni rilevanti relative alla commissione delle allegata violazione, tra cui l'identità degli autori, il destino cui è andata incontro ed il luogo in cui si trova la vittima e, se del caso, il processo mediante il quale la suddetta violazione è stata ufficialmente autorizzata.

em. 1.502.