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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.502.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.1.502.1.

  All'emendamento 1.502 del Governo, sostituire la parte principale con la seguente: Al comma 1, sostituire le parole: «e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni» con le seguenti: «, dell'ordinamento penitenziario e per la revisione del regime sanzionatorio dei reati».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente articolo:

Art. 9-ter.
(Disposizioni in materia di ergastolo ostativo)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del riconoscimento dei benefici penitenziari ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) onere, a carico del condannato, di esplicitare le ragioni oggettive della mancata collaborazione con la giustizia, che ne giustifichino l'inutilizzabilità assoluta ai fini processuali, tra i quali non figurano motivi basati sulla «dignità criminale» del soggetto condannato, che ritenga non commendevole accusare e far perseguire altri soggetti autori di gravi delitti;

   b) esclusione dai benefici dei condannati sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario;

   c) accertamento da parte del tribunale di sorveglianza sul sicuro ravvedimento del condannato ai sensi dell'articolo 176 dell'ordinamento penitenziario, con particolare riguardo alla rigorosa valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di ripristino di tali collegamenti.

em. 1.502.