All'emendamento del Governo 1.501, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) prevedere la riduzione per il rito fino alla metà della pena in concreto, nel caso di richiesta presentata nel corso delle indagini preliminari, e in ogni caso per le contravvenzioni.