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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.501.78. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.1.501.78.

  All'emendamento 1.501, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) prevedere, all'articolo 438, comma 5, che l'imputato, ferma restando l'utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, possa subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione; prevedere che il giudice, in tali casi, disponga il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulti necessaria ai fini della decisione e sia compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili; prevedere che in tale caso il pubblico ministero possa chiedere l'ammissione di prova contraria, prevedere che resti salva l'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), al numero 2), sostituire la parola: sesto con la seguente: ventesimo.

em. 1.501.