All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b) dopo il numero 2) inserire il seguente:
2-bis) prevedere che in materia di giudizio abbreviato, in caso di condanna, l'Autorità procedente possa applicare nuovi benefici premiali quali ad esempio l'esenzione delle pene accessorie per certi reati di non particolare allarme sociale ed affidando la competenza a decidere dell'abbreviato ad un giudice collegiale quanto meno per i reati che non siano ordinariamente di competenza del giudice monocratico.