All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) prevedere l'eliminazione del ricorso per cassazione in caso di patteggiamento per motivi attinenti alla mera quantificazione delle pene o alle misure di sicurezza.