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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.501.75. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.1.501.75.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

    3-bis) prevedere che la parte, nel formulare la richiesta, può chiedere che la pena, nei casi di cui all'articolo 656 comma 5 del codice di procedura penale, sia eseguita nelle forme della misura alternativa di cui all'articolo 47 Legge 26 luglio 1975, n. 354. All'istanza è allegato un programma, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del detto programma. Il programma prevede:

   a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

   b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale.

   Si applicano le disposizioni di cui all'articolo. 47 commi 5,6,7, 11 e 12 legge 26 luglio 1975, n. 354. comma 5, 6, 7, 11, 12 e 12-bis. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal giudice. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al giudice.

em. 1.501.