All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) nel limite di pena come indicato al numero 1) consentire sempre il patteggiamento, con limitate eccezioni per alcune categorie di reati come la strage o l'omicidio e comunque per quei reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo; con riferimento ai reati di cui al codice rosso subordinare l'ammissione al patteggiamento ad un'offerta reale a titolo di risarcimento del danno nei confronti della persona offesa, rimessa al consenso del Pubblico Ministero ed alla valutazione di congruità del giudice procedente.