All'emendamento 1.501 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:
4) prevedere che per i reati contravvenzionali il pubblico ministero che procede chieda sempre il giudizio immediato quando la prova appare evidente, anche se la persona sottoposta alle indagini non è stata interrogata ma sia stata presente e partecipe all'atto dell'acquisizione della prova medesima.