All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1 lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa possa avere efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare;.