All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, riferita all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla durata delle pene accessorie; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla determinazione dell'ammontare della confisca facoltativa;.