All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) prevedere che per i reati puniti con la reclusione fino a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, la riduzione della pena, in caso di condanna, debba essere della metà.