All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) prevedere che la pena da cui il giudice deve partire per applicare i criteri di cui all'articolo 442, secondo comma, non possa essere superiore alla metà del massimo della pena edittale.