All'emendamento 1.501 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
3-bis) prevedere un termine per l'opponente che abbia fatto richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e 464, comma 1, del codice di procedura penale, per la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza e della richiesta di patteggiamento al pubblico ministero perché esprima il consenso entro il termine indicato dal giudice per le indagini preliminari;.