All'emendamento 1.501 del Governo, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), prima del numero 1), inserire il seguente:
01) aumentare a otto anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, il limite della pena applicabile su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale;.