stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.501.21. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.1.501.21.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

   b) in materia di giudizio abbreviato, prevedere che l'imputato possa chiedere nel corso dell'udienza preliminare che il processo sia definito allo stato degli atti; prevedere che il giudizio sia celebrato dinanzi al giudice del dibattimento cui il giudice dell'udienza preliminare dovrà trasmettere il fascicolo, nel rispetto dei criteri di competenza e di attribuzione funzionale, con provvedimento non revocabile se non nei casi previsti dall'articolo 441-bis del codice di procedura penale; modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione da parte del giudice dell'udienza preliminare del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale e demandando la celebrazione del rito abbreviato condizionato all'integrazione probatoria al giudice del dibattimento cui il giudice dell'udienza preliminare dovrà trasmettere il fascicolo, nel rispetto dei criteri di competenza e di attribuzione funzionale, con provvedimento non revocabile se non nei casi previsti dall'articolo 441-bis del codice di procedura penale; attribuire al giudice del dibattimento investito della richiesta di giudizio abbreviato tutti i poteri già previsti dall'articolo 441 del codice di procedura penale, compresa la possibilità di ricorrere all'integrazione probatoria d'ufficio qualora necessaria ai fini della decisione; prevedere che in caso di revoca da parte dell'imputato in uno dei casi previsti dall'articolo 441-bis del codice di procedura penale il processo prosegua nella forma ordinaria dinanzi ad altro giudice del medesimo tribunale nel rispetto delle incompatibilità previste dall'articolo 34 del codice di procedura penale; prevedere l'introduzione dell'esenzione delle pene accessorie fra i benefici conseguenti la richiesta e l'ammissione del giudizio abbreviato;

   b-bis) in materia di giudizio abbreviato, ripristinare la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato anche per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, abrogando e/o modificando i commi 1-bis, 6 e 6-ter dell'articolo 438, 1-bis dell'articolo 441-bis, 2-bis dell'articolo 429 del codice di procedura penale e ristabilendo gli adeguati criteri di determinazione della pena all'esito dell'eventuale condanna per uno dei suindicati delitti, come previsto dal comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale prima dell'introduzione della legge 12 aprile 2019 n. 33;.

em. 1.501.